L’Agenzia delle Entrate prevede diverse agevolazioni fiscali per l’acquisto della cosiddetta “prima casa”. Con questo articolo vogliamo darti un quadro riassuntivo delle principali regole da osservare per sfruttare tutti i benefici previsti dalla legge.

LE IMPOSTE SENZA AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

Le imposte da pagare quando compri casa dipendono da diversi fattori. Principalmente le imposte variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e a seconda che la cessione sia soggetta o meno al pagamento dell’IVA.

Generalmente l’acquirente, all’atto del rogito, pagherà le seguenti tasse:

Una imposta “di registro” pari al 9% del prezzo di acquisto dell’immobile. (minimo 1.000 euro)

Una imposta “ipotecaria” fissa pari a 50 euro.

Una imposta “catastale” fissa pari a 50 euro.

SE IL VENDITORE E’ UNA IMPRESA SOGGETTA AD IVA

Esistono dei casi specifici che prevedono oltre al pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale anche il pagamento dell’ IVA. Questi caso sono:

  • Quando la vendita viene effettuata da imprese entro 5 anni da l’ultimazione della costruzione o della ristrutturazione.
  • Quando l’impresa sceglie liberamente di assoggettare l’operazione al pagamento dell’IVA.

In questi casi l’acquirente dovrà pagare all’atto del rogito le seguenti tasse:

Una imposta “di registro” fissa pari a 200 euro.

Una imposta “ipotecaria” fissa pari a 200 euro.

Una imposta “catastale” fissa pari a 200 euro.

L’IVA pari al 10% del prezzo di acquisto dell’immobile. (IVA 22% se casa di lusso)

LE IMPOSTE CON AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

Fortunatamente, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una riduzione delle imposte quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti “prima casa”.
L’agevolazione prevede:

Se si acquista da un privato o da un’impresa che vende in esenzione IVA, una riduzione dell’imposta di registro dal 9% al 2% (minimo 1.000€)

Se si acquista da un’impresa con vendita soggetta a IVA, una riduzione dell’IVA dal 10% al 4%

In linea di massima, queste agevolazioni si applicano quando:

  • L’immobile che si acquista non è un abitazione di lusso o è classificabile come una “pertinenza” (cioè un box auto, una tettoia o un deposito).
  • L’immobile che si acquista si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire entro 18 mesi) la residenza.
  • L’acquirente non ha già usufruito delle agevolazioni “prima casa”.
  • L’acquirente ha già usufruito delle agevolazioni “prima casa” ma si impegna a vendere entro 12 mesi dall’acquisto.

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REQUISITI, SANZIONI E MOLTO ALTRO ANCORA

In questo articolo abbiamo affrontato l’argomento agevolazioni “prima casa” in maniera molto sintetica. Per un rapido consulto puoi contattarci oppure puoi scaricare la guida ufficiale redatta dall’Agenzia delle Entrate.